Ordinanza n.110 del 1984

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ORDINANZA N. 110

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. del cod. proc. civ., promosso con l'ordinanza emessa il 20 ottobre 1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Marigliano Amalia ed altri contro INPS, iscritta al n. 952 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un processo vertente tra Marigliano Amalia ed altri e l'INPS., ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, il Pretore di Roma con ordinanza del 20 ottobre 1982 (in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983; reg. ord. n. 952 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., concernente le spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il Pretore osserva, quanto alla rilevanza della questione, che le consulenze tecniche acquisite agli atti escludono le denunciate invalidità, onde é " ragionevolmente probabile" che le domande dei lavoratori - assicurati siano respinte, anche se non appaiono manifestamente infondate e temerarie;

che, quanto al merito, il giudice rimettente nota che, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, l'art. 152 cit. - disponendo che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non é assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria - deve applicarsi anche alle spese relative alla consulenza tecnica;

che questa interpretazione sembra al pretore porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., sia perché essa sottopone a identico trattamento situazioni diverse, non essendo assimilabili le spese di consulenza tecnica a quelle sostenute dall'Istituto per contraddire alla domanda, sia perché menoma la par condicio processuale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, la questione é Stata sollevata in relazione ad una norma (concernente il pagamento di spese di lite) di applicazione non certa ma soltanto futura ed eventuale;

che pertanto non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale in via incidentale, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo l953 n. 87 (v.. in senso conforme. ord. n. 372 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 aprile 1984.